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Sez. 1 - , Sentenza n. 48421 del 17/07/2019 Ud. (dep. 28/11/2019) Rv. 277858 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Sottoscrizione autografa del questore sulla copia comunicata all'interessato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277858-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

In tema di contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento del questore di divieto di rientro nel territorio di un comune per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo, è sufficiente che nella copia dell'ordine questorile notificata all'interessato si faccia menzione della conformità all'originale, recante la sottoscrizione dell'autorità competente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)