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Sez. 1, Sentenza n. 44376 del 19/11/2008 Cc. (dep. 27/11/2008) Rv. 242206 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Sottoscrizione autografa del questore sulla copia comunicata all'interessato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242206-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore di divieto di rientro nel territorio di un comune per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 2 L. n. 1423 del 1956, per le valutazioni di legittimità dell'ordine questorile è sufficiente che il provvedimento comunicato all'interessato sia in copia conforme all'originale, formata dal pubblico ufficiale autorizzato. (La Corte ha chiarito che l'autenticazione eseguita ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, dell'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente, essendo la sottoscrizione autografa richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non anche delle copie autentiche).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)