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Sez. 1, Sentenza n. 14850 del 16/11/2000 (Rv. 541761 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Sistema bancario - Doveri e regole d'azione - Spedizione, a mezzo di raccomandata postale, di vaglia cambiario con clausola di non trasferibilità - Perdita del titolo - Assicurazione del relativo plico - Obbligatorietà - Esclusione - Uso della raccomandata - Ammissibilità - Responsabilità extracontrattuale della banca - Configurabilità - Condizioni - Rapporto causale tra la omessa assicurazione del plico e la perdita del valore in esso contenuto - Verifica alla stregua delle modalità concrete della sottrazione del valore - Necessità.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541761-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Alla stregua della normativa regolatrice del sistema postale, non esiste un obbligo giuridico, per la banca che abbia ricevuto incarico di spedire a mezzo posta un vaglia cambiario a favore di un soggetto con clausola di non trasferibilità, di assicurare il relativo plico. Pertanto, ai fini dell'affermazione della responsabilità extracontrattuale a carico della banca nella ipotesi di perdita del titolo (nella specie, estinto presso altra sede della stessa banca da altro soggetto, la cui identificazione era stata effettuata con la dovuta diligenza) trasmesso a mezzo di raccomandata postale, anziché di assicurazione, è necessario verificare la sussistenza della consequenzialità causale tra l'omessa assicurazione del plico e il danno correlato alla perdita del valore in esso contenuto, alla stregua delle modalità con le quali la sottrazione è in concreto avvenuta. Peraltro, tale verifica deve tener conto della considerazione che l'assicurazione del plico avrebbe consentito al destinatario di ricevere dall'amministrazione postale un indennizzo pari al valore a tal fine dichiarato. Ma poiché l'assicurazione di un valore dichiarato in misura corrispondente al valore effettivo comporta un costo considerevole, risulta necessario, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa per omissione nella ipotesi di cui si tratta, risolvere altresì il problema se all'assunzione di tale costo, ovviamente a carico del destinatario, la banca dovesse considerarsi tenuta in assenza di espressa autorizzazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)