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Sez. 1, Sentenza n. 72 del 08/01/1997 (Rv. 501570 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Sistema bancario - Doveri e regole d'azione - Inosservanza - Omissioni imputabili - Configurabilità - Responsabilità extracontrattuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501570-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nel vigente ordinamento giuridico pur non sussistendo un dovere generale a carico dei consociati di attivarsi per impedire la commissione di fatti dannosi da parte di terzi, sono configurabili molteplici situazioni da cui possono nascere per i soggetti che ne sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la nozione di omissioni imputabili. In particolare, in base alla normativa che regola il sistema bancario, scaturiscono a tutela del sistema stesso e dei soggetti che in esso operano comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire " culpa in omittendo" e correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)