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Sez. 1, Sentenza n. 4764 del 28/02/2007 (Rv. 595215 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Presupposti, natura e funzione - Diritto all'assegno - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595215-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto: a tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva desunto il tenore di vita dei coniugi dall'ammontare complessivo dei loro redditi e della loro disponibilità economica e la mancanza di "mezzi adeguati" della moglie dal forte squilibrio tra la situazione economica di questa e del marito, proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare, e dall'esigenza della donna di pagare il canone di locazione dell'immobile ove si era trasferita coi figli, dopo aver tentato di stabilirsi con essi in un piano della casa coniugale, per evitare loro negative tensioni col padre).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)