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Sez. 1, Sentenza n. 7117 del 29/03/2006 (Rv. 587775 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Condizioni economiche dei coniugi e reddito di entrambi - Accertamento - Elementi di valutazione - Astrattezza - Esclusione - Effettività e concretezza - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587775-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio e della determinazione della sua misura, ai sensi dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), l'accertamento del giudice del merito in ordine alle condizioni economiche dei coniugi ed al reddito di entrambi deve essere compiuto, non in astratto, bensì in concreto; pertanto, detto giudice non può basare la propria decisione su un mero apprezzamento probabilistico, non fondato su dati realmente esistenti con riferimento alla specifica fattispecie. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, la quale si era basata, oltre che sui redditi reali dei coniugi, soprattutto su quelli virtuali, considerando, quale circostanza decisiva, il fatto che "la laurea della donna potrebbe darle un'entrata di due, tre milioni al mese").

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)