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Sez. 1, Sentenza n. 3683 del 14/04/1999 (Rv. 525353 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Procedimento camerale relativo alla denegata iscrizione nel registro dei praticanti dottori commercialisti - Ricorso per cassazione avverso la pronuncia di rigetto della Corte di appello - Integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso il giudice "a quo" - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525353-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

In tema di procedimenti camerali instaurati a seguito del diniego di iscrizione al registro dei praticanti dottori commercialisti espresso dal competente consiglio dell'ordine, nessuna integrazione del contraddittorio va disposta, in sede di giudizio di legittimità, nei confronti del P.G. presso la Corte di appello "a quo", in assenza di qualsivoglia norma (anche di rango secondario) che renda detto organo "parte" del procedimento camerale "de quo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/1995 num. 327, Legge 17/02/1992 num. 206, DPR 06/07/1953 num. 1067 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)