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Sez. 2, Sentenza n. 4179 del 23/04/1998 (Rv. 514827 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Al P.M. presso il giudice "a quo" ovvero presso il giudice "ad quem" - Presupposti - Condizioni rispettive.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514827-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

Nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. - e quindi la comunicazione degli atti al suo ufficio a norma dell'art. 71 cod. proc. civ. - l'esigenza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. con la notificazione dell'atto al P.M. presso il giudice "a quo" ricorre soltanto quando si tratti di causa che egli abbia promosso o avrebbe potuto promuovere e nella quale, quindi, sia titolare di autonomo diritto di impugnazione. Nelle altre ipotesi, come nel procedimento per querela di falso, è sufficiente l'effettuazione della suddetta comunicazione al P.M. presso il giudice "ad quem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)