diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1938 del 27/01/2011 (Rv. 615894 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali prevedente un unico criterio di scelta costituito dalla vicinanza al pensionamento - Ammissibilità - Verifica della idoneità in concreto dell'unico criterio - Necessità - Impossibilità di scegliere tra più dipendenti - Conseguenze - Illegittimità del criterio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615894-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali può anche essere unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, in quanto esso permette di formare una graduatoria rigida e può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Tuttavia, ove quello della vicinanza al pensionamento sia l'unico criterio prescelto e lo stesso, applicato nella realtà, si riveli insufficiente a individuare i dipendenti da licenziare, esso diviene automaticamente illegittimo se non combinato con un altro criterio di selezione interna. (Nella specie, in sede di accordo sindacale le parti sociali avevano stabilito la sostituzione dei criteri legali con quelli della prossimità al pensionamento in unione alle esigenze tecniche e produttive dell'azienda; il datore di lavoro aveva, invece, ritenuto doversi procedere solo in base al criterio dell'anzianità anagrafica e contributiva, sull'assunto della oggettività del criterio; la S.C., nel ritenere l'illegittimità della scelta datoriale, ha affermato il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)