diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12781 del 02/09/2003 (Rv. 566471 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali prevedente un unico criterio di scelta costituito dalla vicinanza al pensionamento - Ammissibilità - Verifica della idoneità in concreto dell'unico criterio - Necessità - Impossibilità di scegliere tra più dipendenti - Conseguenze - Illegittimità del criterio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566471-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali può anche essere unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, in quanto esso permette di formare una graduatoria rigida e può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Tuttavia, ove quello della vicinanza al pensionamento sia l'unico criterio prescelto e lo stesso, applicato nella realtà, si riveli insufficiente a individuare i dipendenti da licenziare, esso diviene automaticamente illegittimo se non combinato con un altro criterio di selezione interna. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto insufficiente il criterio della prossimità al pensionamento, in quanto, con accertamento in fatto, era emerso che erano in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento quindici dipendenti, dei quali solo cinque erano stati collocati in mobilità, e tra questi vi era un altro dipendente del medesimo livello del lavoratore licenziato, sicché non era possibile operare il controllo sulle ragioni che avevano indotto al licenziamento dell'uno in luogo dell'altro).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)