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Sez. 5, Sentenza n. 10490 del 14/05/1980 Ud. (dep. 17/10/1980) Rv. 146241 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - REATO ESTINTO PER AMNISTIA - IMPROCEDIBILITA DELLA AZIONE PENALE PER DIFETTO DI QUERELA - DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI PRONUNZIARSI SUGLI INTERESSI CIVILI A FAVORE DELLA COSTITUITA PARTE CIVILE.*
Stato
decisa il 1980-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146241-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - REATO ESTINTO PER AMNISTIA - IMPROCEDIBILITA DELLA AZIONE PENALE PER DIFETTO DI QUERELA - DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI PRONUNZIARSI SUGLI INTERESSI CIVILI A FAVORE DELLA COSTITUITA PARTE CIVILE.*

Il giudice di appello, a seguito di pronuncia di condanna ai danni verso la parte civile, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, deve decidere ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle Disposizioni concernenti gli interessi civili. Lo stesso potere-dovere, per quanto concerne le statuizioni civili, deve intendersi conferito al giudice di appello, quando il giudice di primo grado, anziche emettere sentenza di condanna dell'imputato, anche nei confronti della costituita parte civile, abbia erroneamente dichiarato improcedibile l'Azione penale per difetto di querela. Anche in tale ipotesi valgono a giustificare la decisione sugli interessi civili, nonostante la declaratoria di amnistia, le medesime ragioni di opportunita, quali quelle di evitare il pregiudizio del danneggiato di realizzare l'economia processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)