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Sez. 2, Sentenza n. 11105 del 26/06/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151313 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405, ART. 12 - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL SOLO IMPUTATO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151313-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405, ART. 12 - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL SOLO IMPUTATO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*

Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni, cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice d'appello, pronunziando sulla impugnazione proposta dall'imputato, ai sensi dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, deve decidere ugualmente ai soli effetti del capo della sentenza riguardante l'Azione civile, contestualmente alla declaratoria di improcedibilità per amnistia. (Conf. Mass. N. 144137/80; in genere V. Mass. N. 146241/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)