Sez. 3, Sentenza n. 7449 del 01/06/2001 (Rv. 547184 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Erronea dichiarazione della contumacia di una parte in primo grado - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il potere del giudice dell'impugnazione di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Civ. art. 383
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)