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Sez. 1, Sentenza n. 13763 del 20/09/2002 (Rv. 557492 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Erronea dichiarazione della contumacia di una parte in primo grado - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557492-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

L'erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, quando sia rilevata dal giudice dell'appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)