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Sez. L, Sentenza n. 3700 del 19/06/1985 (Rv. 441281 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DI RIFORMA RESA IN GRADO DI APPELLO - EFFETTI - INTERFERENZA SULL'ESECUZIONE CONCLUSA O SUGLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI PRIMA DELLA RIFORMA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441281-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DI RIFORMA RESA IN GRADO DI APPELLO - EFFETTI - INTERFERENZA SULL'ESECUZIONE CONCLUSA O SUGLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI PRIMA DELLA RIFORMA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado di appello, da una parte, si sostituisce immediatamente, fin dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, travolgendo le statuizioni riformate e quelle da esse dipendenti e privandola altresì, nel caso in cui sia provvisoriamente eseguibile - ope iudicis o ope legis -, di idoneità a legittimare l'instaurazione o prosecuzione di procedura esecutiva; dall'altra parte, non interferisce, se non dal momento del passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa o sugli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, sicché, fino a detto momento lascia fermi ed operanti, oltre alle situazioni di natura reale, anche i rapporti obbligatori di tipo continuativo, che siano stati costituiti o ripristinati, de iure o de facto, in esecuzione coatta o spontanea della pronunzia di primo grado. (Conf 3876/84, mass n 435818, prima parte; (Conf 3875/84, mass n 435817, prima parte; (Conf 144/83, mass n 424953; (Conf 1699/82, mass n 419498, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)