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Sez. L, Sentenza n. 1544 del 07/03/1986 (Rv. 444915 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DEL PRETORE CONTENENTE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE NELLA AZIENDA IN ESECUZIONE SPONTANEA O COATTA DELLA PRONUNCIA - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA DI APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - NUOVO ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE, PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444915-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DEL PRETORE CONTENENTE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE NELLA AZIENDA IN ESECUZIONE SPONTANEA O COATTA DELLA PRONUNCIA - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA DI APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - NUOVO ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE, PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma, resa in grado d'appello, da una parte, si sostituisce immediatamente, fin dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, travolgendo le statuizioni riformate e quelle da esse dipendenti, e privandola altresì, nel caso in cui sia provvisoriamente eseguibile ope iudicis od ope legis, di idoneità a legittimare l'instaurazione o prosecuzione di procedura esecutiva; d'altra parte, non interferisce se non dal momento del passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa o sugli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, sicché, fino a detto momento, lascia fermi ed operanti, oltre alle situazioni di natura reale, anche i rapporti obbligatori di tipo continuativo, che siano stati costituiti o ripristinati, de iure e de facio, in esecuzione coatta o spontanea della pronuncia di primo grado. Pertanto, qualora, dopo la sentenza esecutiva del pretore, che abbia ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro a norma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), il datore di lavoro abbia provveduto, in esecuzione di tale pronuncia (coatta o spontanea), a riammettere il dipendente nell'azienda (ovvero, come previsto dal secondo comma della citata norma, a corrispondere al medesimo le retribuzioni per il periodo successivo all'ordine di reintegra, pur senza riammetterlo in servizio), la sopravvenienza della sentenza d'appello, dichiarativa della legittimità del licenziamento, ove non ancora passata in giudicato (perché impugnata od ancora impugnabile con ricorso per Cassazione), non fa venir meno lo Obbligo del datore di lavoro di osservare gli impegni conseguenti alla pregressa esecuzione della sentenza di primo grado, con la conseguenza che l'allontanamento del dipendente prima del passaggio in giudicato della medesima sentenza d'appello (ovvero la sospensione del pagamento della retribuzione) configura un nuovo ed autonomo atto lesivo dei diritti del lavoratore, impugnabile con la specifica Azione prevista dal citato art. 18 della legge n. 300 del 1970. (Conf 3700/85, mass n 441281, sulla prima parte; (Conf 1669/82, mass n 419498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)