Sez. 5, Ordinanza n. 4270 del 21/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233627 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Provvedimento emesso da giudice incompetente - Successivo provvedimento con cui il Tribunale del riesame conferma la misura cautelare dichiarando l'incompetenza territoriale del G.i.p. - Impugnazione in sede di legittimità deducendo l'insussistenza di esigenze cautelari - Ammissibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
È inammissibile il ricorso per cassazione - avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermi la misura cautelare dichiarando l'incompetenza territoriale del G.i.p. che l'aveva adottata - con il quale si deduca l'insussistenza di esigenze cautelari, in quanto una volta dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice che ha disposto la misura e trasmessi gli atti al giudice ritenuto competente è soltanto possibile, ex art. 27 cod.proc.pen., che la misura sia nuovamente adottata da quest'ultimo entro il termine di venti giorni e lo "status libertatis" dell'indagato trova la propria regolamentazione nel secondo titolo, ovvero che la misura non sia nuovamente e tempestivamente disposta e, in tal caso, quella originaria perde efficacia. Ne deriva che in entrambi i casi l'indagato ha interesse ad impugnare l'ordinanza originaria solo ai fini della previsione di cui all'art. 314 cod.proc.pen. (riparazione per l'ingiusta detenzione) deducendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, mentre ogni ulteriore censura è da ritenersi preclusa essendo nel primo caso ormai priva di incidenza la pregressa ordinanza e nel secondo ormai estinta la misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)