Sez. 4, Sentenza n. 45819 del 30/03/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230587 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - giudice competente | Provvedimento emesso da giudice incompetente - Successivo provvedimento emesso tempestivamente da giudice competente - Sostituzione a tutti gli effetti del secondo provvedimento - Riesame - Impugnazione del primo provvedimento - Decisione - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - giudice competente
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall'art. 27 cod. proc. pen.; pertanto, la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza del giudice incompetente, non presenta alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova ormai la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talchè alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia di giudicato, sebbene endoprocedimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)