Sez. U, Sentenza n. 126 del 12/01/1967 (Rv. 325816 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - MANCATA RESTITUZIONE DEL TERRENO ESPROPRIATO - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - MANCATA RESTITUZIONE DEL TERRENO ESPROPRIATO - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Per effetto della dichiarata incostituzionalita di un decreto presidenziale di espropriazione, l'espropriato, indipendentemente dalla colpa dell'amministrazione, ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata restituzione del terreno espropriato, calcolato in base al suo valore attuale, nonche dell'eventuale danno che, per la mancata restituzione, sia derivato alla consistenza dei beni contigui a quello espropriato, oltre al lucro cessante nei limiti di cui all'art.1148 cod. civ.. (Cfr.1705-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148, Legge 21/10/1950 num. 841 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)