Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 11/05/1978 (Rv. 391704 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UN DECRETO DI ESPROPRIO - DANNO PER LA MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIMBORSO DEI FRUTTI NATURALI - SPETTANZA - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UN DECRETO DI ESPROPRIO - DANNO PER LA MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIMBORSO DEI FRUTTI NATURALI - SPETTANZA - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
Per effetto della declaratoria di incostituzionalita di decreto di espropriazione emesso in forza delle leggi di riforma fondiaria, all'espropriato spetta il danno conseguente alla mancata restituzione del bene, calcolato alla stregua del suo valore venale al momento della decisione, l'eventuale maggior danno corrispondente al pregiudizio subito dai beni contigui a quello espropriato (oltre i relativi interessi dalla domanda al saldo), nonche il rimborso dei frutti naturali (con gli interessi a scalare per ciascuna annualita) che l'espropriante ha percepito, o avrebbe percepito con la normale diligenza, dalla data della domanda (art 1148 cod civ) e fino al momento in cui, a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica, la restituzione dell'immobile sia divenuta materialmente impossibile e tale impossibilita risulti accertata giudizialmente. Da questa data l'ente espropriante diviene debitore degli interessi moratori corrispondenti al danno derivante dalla ritardata corresponsione del valore capitale del bene. (V 126/67, mass n 325816).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)