Sez. L, Sentenza n. 5846 del 11/12/1978 (Rv. 395678 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE.*
Ai fini del diritto alla pensione di invalidita (sulla relativa Assicurazione generale obbligatoria) il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno dell'assicurato a causa delle infermita, o menomazioni fisio-psichiche da cui sia affetto non si identifica con la definitivita ed immutabilita dello stato morboso invalidante, in quanto anche una infermita, o menomazione, emendabile o guaribile, puo dar luogo ad infermita pensionabile purche risulti di durata incerta e indeterminata e, comunque, non breve, non bastando a farla escludere la mera ipotizzabilita di una guarigione dello stato invalidante a seguito di cure medico-chirurgiche o con l'uso di mezzi di protesi.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)