Sez. L, Sentenza n. 4050 del 27/06/1980 (Rv. 407965 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In materia di pensione di invalidita, il requisito della permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, sussiste tutte le volte che la condizione di invalidita sia riferibile ad un'infermita di durata incerta e indeterminata, e comunque non breve, non bastando a farlo escludere la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione per effetto di successive cure mediche. (Conf 4504/79, mass n 401010; (Conf 5846/78, mass n 395678; (Conf 4721/76, mass n 383463; (Conf 2319/74, mass n 370708).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)