Sez. 3 - , Sentenza n. 3255 del 14/12/2020 Ud. (dep. 27/01/2021) Rv. 280542 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI | Impianti audiovisivi a tutela del patrimonio aziendale - Esclusione del reato ex artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970 – Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI
Non è configurabile la violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970 - tuttora penalmente sanzionata in forza dell'art. 171 d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018 - quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 171, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 23, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 15 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)