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Sez. 3, Sentenza n. 4564 del 10/10/2017 Ud. (dep. 31/01/2018) Rv. 272032 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI | Divieto dell'uso di impianti audiovisivi - Nuove disposizioni introdotte dall'art. 114 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Continuità normativa - Sussiste.
Stato
decisa il 2017-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272032-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI

Anche a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e quella attualmente prevista dall'art. 171 in relazione all'art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come rimodulata dall'art. 23, d.gs. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la violazione dell'art. 4, cit.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 114, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 171, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)