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Sez. 5, Sentenza n. 7565 del 15/04/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213656 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Limiti - Riferimento al contenuto dell'appello principale - Necessità - Restituzione in termini per la proposizione di appello principale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213656-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE

L'appello incidentale, costituendo un tipo speciale di gravame, non determina la possibilità di restituzione in termini nei confronti della parte decaduta dal termine per proporre impugnazione. Invero, i confini dell'appello incidentale coincidono con quelli dell'appello principale, il quale, secondo il principio devolutivo, è limitato ai punti della decisione impugnata e non può estendersi alla intera sentenza. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello, accogliendo il ricorso dell'imputato, in quanto, mentre quest'ultimo aveva interposto appello chiedendo di essere assolto per mancanza dell'elemento psicologico, il PM, con il suo appello incidentale, aveva chiesto ed ottenuto l'annullamento della sentenza di primo grado, sostenendo che irritualmente era stata concessa la sospensione condizionale della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)