diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 32462 del 12/07/2004 Ud. (dep. 26/07/2004) Rv. 229885 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - appello incidentale | Limiti oggettivi dell'appello incidentale - Capi della sentenza investiti dall'appello principale - Appello principale della parte civile volto ad ottenere la declaratoria di falsità di un certificato - Accoglimento dell'appello incidentale dell'imputato preordinato ad ottenere una formula assolutoria più favorevole - Violazione del principio devolutivo e conseguente inammissibilità dell'appello incidentale - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229885-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - appello incidentale

Sussiste la violazione del principio devolutivo (art. 597, comma primo, cod. proc. pen.) qualora a seguito dell'impugnazione principale proposta dalla parte civile, e avente per oggetto la declaratoria di falsità di un certificato, il giudice di appello accolga l'appello incidentale dell'imputato preordinato ad ottenere una formula assolutoria più favorevole ("il fatto non sussiste" anzichè il fatto non costituisce reato"), in quanto l'appello incidentale deve inerire ai capi della sentenza investiti dall'appello principale ovvero ai punti della decisione rientranti nel medesimo capo, oggetto dell'impugnazione principale. Ne consegue che il capo non attinto dai motivi dell'appello principale proposto dalla parte civile - e, nella specie, relativo al riconoscimento della mancanza di responsabilità dell'imputato, per difetto dell'elemento psicologico del reato - non poteva essere oggetto di cognizione del giudice di secondo grado, considerato, peraltro, che la parte civile, ex art. 576 cod. proc. pen., può proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento "ai soli effetti della responsabilità civile", sicchè la statuizione relativa doveva intendersi investita della autorità di cosa giudicata, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)