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Sez. 2, Sentenza n. 41786 del 06/10/2015 Cc. (dep. 16/10/2015) Rv. 264775 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Trattato del Laterano tra l'Italia e la Santa Sede - Esenzione degli "enti centrali della Chiesa" da ogni ingerenza da parte dello Stato - Criteri di individuazione degli enti suddetti - Applicabilità della definizione di "ente centrale" alla Conferenza Episcopale Italiana - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264775-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli "enti centrali della Chiesa" - i quali, ai sensi dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n.810, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la Chiesa Episcopale Italiana rientri tra gli enti centrali della Chiesa, avendo competenza non universale, ma limitata all'Italia).

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)