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Sez. 5, Ordinanza n. 12633 del 20/07/2012 (Rv. 623920 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Attribuzione della partita Iva a un soggetto che ne abbia fatto richiesta - Conseguenze - Presunzione dell'esistenza di stabile organizzazione - Prova contraria - Possibilità - Contenuto.
Stato
decisa il 2012-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623920-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

Dall'attribuzione della partita Iva a un soggetto che ne abbia fatto richiesta deriva, per ragioni di ordine logico-giuridico, la presunzione dell'esistenza di una stabile organizzazione professionale o d'impresa, e nessun onere probatorio aggiuntivo incombe al riguardo sull'amministrazione; tuttavia, non trattandosi di presunzione assoluta, non è precluso, a colui che agisca per il rimborso a norma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 ter (che prevede il diritto dei soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità Europea al rimborso dell'imposta nel caso in cui essi siano privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ai sensi del precedente art. 17, comma 2), di provare la mancanza in concreto di quegli elementi, di ordine personale e materiale, che contrassegnano la nozione di stabile organizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)