Sez. 1, Sentenza n. 4996 del 06/05/1991 (Rv. 472017 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Esercizio della farmacia - In genere | Finanziamenti al farmacista - Corrispettivo - Cosiddetta cointeressenza - Nullità del contratto - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Esercizio della farmacia - In genere
Il contratto, con il quale il farmacista, in corrispettivo di finanziamenti occorrenti per la sua attività, si impegni al versamento di una percentuale degli utili netti (cointeressenza), non implica la costituzione di società o comunione di beni con il finanziatore, e, pertanto, non incorre in sanzione di nullità, sotto il profilo della violazione dell'inderogabile principio della inscindibilità della titolarità della farmacia dalla titolarità della gestione del relativo servizio e dell'azienda (artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2554, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 11, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)