Sez. 2, Sentenza n. 7026 del 21/06/1995 (Rv. 492993 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE | Contratto di associazione in partecipazione tra l'associante titolare di una farmacia ed un terzo - Conferimento a terzi dei soli diritti di cointeressenza - Legittimità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE
Il contratto di associazione in partecipazione tra l'associante titolare di una farmacia ed un terzo e, più in generale, i patti che conferiscono a terzi solo diritti di cointeressenza (partecipazione ad una percentuale di utili netti) lasciando all'associante, con la titolarità e l'amministrazione dell'impresa, anche la gestione del servizio, non si pongono in contrasto con le disposizioni inderogabili degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1968 n, 476 che vietano la scissione della titolarità dell'impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servizio farmaceutico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Legge 02/04/1968 num. 476 art. 11, Legge 02/04/1968 num. 476 art. 12, Cod. Civ. art. 2552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)