Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/10/1963 (Rv. 264179 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE PENALE - DANNI - NESSO DI CAUSALITA - CONCORSO DI CAUSE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE PENALE - DANNI - NESSO DI CAUSALITA - CONCORSO DI CAUSE.*
Le norme in materia di causalita poste negli artt. 40 e 41 cod pen trovano applicazione anche nel settore dell'illecito civile. Mentre l'art 40, primo comma, registra un dato ch'e gia ovvio sul piano naturalistico, nel senso che non si puo attribuire l'evento all'autore di un fatto che non sia legato all'evento medesimo dal nesso di causalita d'ordine materiale, l'art 41, primo comma, negando che il nesso causale possa escludersi per cio che, nella produzione dell'evento, abbia concorso, insieme con il fatto che interessa, qualunque altra causa preesistente, simultanea o sopravvenuta, recepisce il principio che tutti gli antecedenti necessari sono fonti di responsabilita giuridica (teoria della conditio sine qua non). L'art 41, secondo comma, stabilisce, poi, una deroga, in via di attenuazione, al principio dell'equivalenza delle cause materiali anche sul piano della responsabilita giuridica, limitando l'ambito della responsabilita (senza la pretesa impossibile d'incidere sulla causalita naturale) con l'escludere la Rilevanza giuridica delle condizioni che formano l'ambientazione della vicenda, e quindi la responsabilita degli autori di tali concause anteriori, e con l'elevare a causa giuridica dell'evento quei fatti, umani o non umani, che, operando sulla base di detta ambientazione, ne spiegano compiutamente la dinamica (cd causa efficiente). (V 2644'62' 1089'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)