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Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003 (Rv. 567578 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Accertamento del giudice di merito - Principi desumibili dagli artt. 40 e 41 cod. pen. (conditio sine qua non e causalità adeguata) - Applicabilità - Conseguenze - Causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l' evento.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567578-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale tra un' azione o un' omissione ed un evento deve applicare il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 del cod. pen. Conseguentemente, quando l' evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato. Qualora invece la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l' evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)