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Sez. U, Sentenza n. 1374 del 06/05/1972 (Rv. 357951 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA E FINALITA - COMPETENZA DELL'AGO - OPPOSIZIONE RELATIVA ALLA FUNZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO DI ATTO DI ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI FATTO PER LA IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO - COMPETENZA DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357951-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA E FINALITA - COMPETENZA DELL'AGO - OPPOSIZIONE RELATIVA ALLA FUNZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO DI ATTO DI ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI FATTO PER LA IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO - COMPETENZA DELL'AGO - ESCLUSIONE.*

L'opposizione al decreto monitorio fiscale deve configurarsi come l'atto introduttivo di un giudizio di cognizione piena, inteso non alla mera declaratoria di illegittimita formale o sostanziale della ingiunzione, bensi all'accertamento circa l'avvenuta attuazione dei presupposti stabiliti dalla legge per la Costituzione delle situazioni attiva e passiva del rapporto tributario. E, poiche la Costituzione di tale rapporto risulta disciplinata da norme di relazione, a tutela dei diritti soggettivi delle parti, l'opposizione all'ingiunzione fiscale introduce, sotto il profilo della 'causa petendì, un'Azione normalmente esperibile davanti all'autorita giudiziaria ordinaria per verificare la fondatezza della pretesa tributaria. Tuttavia, qualora l'opposizione investa il decreto ingiuntivo anche nella sua funzione di atto di accertamento degli elementi di fatto per la imposizione del tributo, esula dalla Competenza della autorita giudiziaria ordinaria la rilevazione della sussistenza e portata di errori vizianti la concreta Determinazione della base imponibile, poiche tale rilevazione si rifletterebbe sul potere di accertamento pertinente alla amministrazione finanziaria, non contestato nell'an, e verrebbe a sovvertire, in ordine al quantum, l'ordine delle giurisdizioni, predisposto in materia dall'art 29 RDL) RD 7 agosto 1936 n 1639).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 31 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)