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Sez. 1, Sentenza n. 741 del 15/03/1973 (Rv. 362968 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ESTENSIONE - DEDUZIONE DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO POSTO A FONDAMENTO DELL'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362968-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ESTENSIONE - DEDUZIONE DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO POSTO A FONDAMENTO DELL'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il giudizio instaurato con l'opposizione all'ingiunzione fiscale non e limitato alla pronuncia sulla legittimita formale e sostanziale dell'ingiunzione, ma e diretto all'accertamento positivo o negativo della pretesa tributaria; pertanto, l'amministrazione opposta puo dedurre a fondamento dell'originaria pretesa un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione anche senza una specifica domanda riconvenzionale, ma purche resti nei limiti di una legittima modificazione della causa petendi. (Conf 1374/72, mass n 357951; 2019/69, mass n 341256; (Conf 975/68, mass n 332362).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)