Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 909 del 20/01/2016 (Rv. 638361 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta previsto dall'art. 2, commi 210 e 213 della l. n. 662 del 1996 - Abrogazione ad opera dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 - Anni d'imposta successivi al 1998 - Inapplicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
L'art. 3, comma 11, della l. n. 448 del 1998 ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'art. 2, commi 210 e 213, della l. n. 662 del 1996, sicché il credito d'imposta per l'avvio di attività produttive o professionali ivi attribuito spetta solo per gli anni di imposta 1997 e 1998, mentre è inesistente per le annualità successive in quanto, nascendo unitamente all'obbligazione tributaria anno per anno, era soppresso al momento del sorgere di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Legge 23/02/1996 num. 662 art. 2 com. 210 CORTE COST., Legge 23/02/1996 num. 662 art. 2 com. 213 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)