diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11077 del 09/05/2018 (Rv. 648063 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta previsto dall'art. 2, commi 210 e 213, della l. n. 662 del 1996 - Abrogazione ad opera dell'art. 3 della l. n. 448 del 1998 - Anni d'imposta successivi al 1998 - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Violazione del principio del legittimo affidamento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648063-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

L'art. 3, comma 11, della l. n. 448 del 1998 ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'art. 2, commi 210 e 213, della l. n. 662 del 1996, sicché il credito d'imposta per l'avvio di attività produttive o professionali ivi attribuito non spetta per le annualità successive al 1998, non sussistendo alcun diritto soggettivo perfetto dell'interessato a godere dell'agevolazione né potendo lo stesso vantare un legittimo affidamento, in quanto il cd. Statuto del contribuente non ha rango superiore alla legge ordinaria e, pertanto, le norme tributarie possono essere modificate retroattivamente, anche in senso sfavorevole, purchè ciò avvenga in modo razionale, nei limiti della proporzionalità e nel perseguimento di interessi pubblici.

Riferimenti normativi: Legge 23/02/1996 num. 662 art. 2 com. 210 CORTE COST., Legge 23/02/1996 num. 662 art. 2 com. 213 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 11 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)