Sez. L, Sentenza n. 23473 del 04/11/2014 (Rv. 633047 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di azienda e dei rapporti di lavoro - - Rinuncia alla solidarietà per le obbligazioni anteriori al trasferimento - Previsione nell'accordo concluso ex art. 47 della legge n. 428 del 1990 - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Nell'ipotesi di cessione di azienda, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con trasferimento parziale dei lavoratori dipendenti al cessionario, la rinuncia alla solidarietà di quest'ultimo per le obbligazioni anteriori al trasferimento, quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce deroga consentita all'art. 2112 cod. civ. ove prevista dall'accordo concluso ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)