diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19282 del 22/09/2011 (Rv. 618942 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento dell'azienda d'impresa insolvente - Disciplina ex art. 47, quinto comma, legge n. 428 del 1990 - Modifiche alla disciplina legale peggiorative del trattamento dei lavoratori - Condizioni - Accordo collettivo - Perfezionamento e vigenza - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618942-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 cod. civ., allo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché l'accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie risulti essere stato concluso, altrimenti restando applicabile la disciplina legale non derogata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva evidenziato come nessun accordo collettivo derogatorio era stato perfezionato, trattandosi, al contrario, di un'intesa generica che faceva riferimento a una futura consultazione sindacale e a un futuro accordo da stipulare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)