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Sez. L, Ordinanza n. 107 del 10/02/1994 (Rv. 485256 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Concorso di due o più pensioni - Integrazione al trattamento minimo - Disciplina secondo il combinato disposto degli artt. 6, comma quinto, sesto e settimo del D.L. n. 463 del 1983 e 11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 38, 101, 102 e 104 Cost. - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485256-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, 101, 102 e 104 Cost. la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, commi quinto, sesto e settimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 11, comma ventiduesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, atteso che le disposizioni di cui alla prima di dette fonti, così come autenticamente interpretate dalla norma più recente, prevedendo, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. del 1983, l'integrazione su di una sola delle pensioni concorrenti (individuata in base ai criteri del terzo comma dello stesso art. 6) ed escludendo per l'altra (o per le altre) la "cristallizzazione" dell'importo dell'integrazione al minimo alla data del 30 settembre 1983, comporta - in contrasto anche con la sentenza interpretativa di rigetto n. 418 del 1991 della Corte Costituzionale - una irragionevole riduzione del trattamento pensionistico complessivo al di sotto del livello che, secondo il regime vigente nel periodo della sua maturazione, era stato ritenuto appena sufficiente per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)