Sez. L, Sentenza n. 17132 del 03/12/2002 (Rv. 558925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pluritotalità di pensioni - Integrazione al minimo - Disciplina ex art. 6 D.L. n.463 del 1983 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, del D.L. n.463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983) per contrasto con l'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo ed a carico della stessa gestione, prevede che l'integrazione al minimo debba essere effettuata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contribuzioni settimanali e non necessariamente sulla pensione diretta (trattamento più favorevole), non consentendo di conservare la prima pensione nel suo importo integrato dal cosiddetto "superminimo", in quanto nel caso di specie la nuova legge non ha operato alcun mutamento di un trattamento pensionistico preesistente, ma contiene una norma destinata ad operare solo per il futuro.
Riferimenti normativi: Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 21/01/1992 num. 14 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)