Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 25/09/2009 (Rv. 609845 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Procedimento - Legge n. 149 del 2001 - Assistenza legale dei genitori e del minore - Necessità - Procedimenti in corso - Applicabilità - Ritardo nella nomina del difensore - Conseguenze - Inutilizzabilità degli atti compiuti - Configurabilità - Nullità generale - Esclusione - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE
In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (entrata in vigore il 1 luglio 2007), il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità (per il quale non era in precedenza prevista la presenza del difensore) deve svolgersi ora, fin dalla sua apertura o con l'assistenza legale dei genitori e del minore; con riferimento ai procedimenti in corso, cui la novella è applicabile in assenza di disposizioni transitorie, la ritardata nomina del difensore determina però solo l'inutilizzabilità dell'attività svolta dopo l'entrata in vigore di tale obbligo, e non una nullità generale idonea ad estendersi a tutti gli atti del procedimento, fino alla sentenza definitiva. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato quanto statuito dalla corte territoriale in ordine all'inutilizzabilità di una CTU espletata dopo l'entrata in vigore della novella e prima che alla madre venisse nominato un difensore d'ufficio).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)