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Sez. 1, Sentenza n. 3804 del 17/02/2010 (Rv. 611873 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legge n. 149 del 2001 - Minore - Qualità di parte processuale - Configurabilità - Assistenza legale - Necessità - Rappresentanza legale - Spettanza - Conseguenze - Nomina d'ufficio del difensore - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611873-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l'assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d'interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto spettasse al giudice il potere di nominare d'ufficio un difensore al minore).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 com. 2, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 321, Cod. Civ. art. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)