Sez. 1, Sentenza n. 1673 del 05/06/1971 (Rv. 352120 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE - CHIAMATO ALL'EREDITA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE - CHIAMATO ALL'EREDITA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE - INCLUSIONE.*
Dichiarata l'interruzione del processo per morte di una delle parti e riassunta l'istanza nei confronti degli eredi della parte defunta, collettivamente ed impersonalmente, in tale formula puo comprendersi anche il chiamato all'eredita che non abbia ancora accettato, e la cui legittimazione deriva sia dall'art 460 cod civ, che come norma di carattere generale contenente la disciplina del potere del chiamato alla eredita prima dell'accettazione, autorizzando il chiamato, che si trovi o non nel possesso dei beni ereditari, a compiere Atti conservativi lo legittima alla difesa processuale del patrimonio ereditariò sia - trattandosi di eredita devoluta a minori - dall'art 486 cod civ che prevede esplicitamente la legittimazione del chiamato, prima dell'accettazione, a stare in giudizio quale convenuto per rappresentare la eredita. (nella specie la parte, poi defunta, aveva proposto opposizione ad ingiunzione fiscale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 486
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)