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Sez. 3, Sentenza n. 23502 del 05/03/2026 Ud. (dep. 25/06/2026) Rv. 290191-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art. 5, lett. g), legge n. 283 del 1962 - Additivi chimici - Nitrato di potassio (E252) - Prodotti di origine animale - Distinzione tra "preparazioni di carne" e "prodotti a base di carne" - Rilevanza ai fini dell'integrazione del reato - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290191-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

Integra la contravvenzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), legge 30 aprile 1962, n. 283, l'impiego del nitrato di potassio (E252) nelle "preparazioni di carne", conservante consentito solo nei "prodotti a base di carne", categorie che, ai sensi dell'allegato I del reg. n. 853/2004/CE, si distinguono in base all'effetto sostanziale del processo produttivo sulla struttura muscolo-fibrosa della carne, che nelle "preparazioni" rimane sostanzialmente inalterata, mentre nei "prodotti a base di carne" risulta modificata in modo tale da determinare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca, evidente sulla superficie di taglio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la contravvenzione per l'impiego di nitrato di potassio nella produzione di salsiccia fresca, quale la "salsiccia trentina" o "salamella trentina", qualificata come "preparazione di carne").

Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. G CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 853 all. I, Regolam. Consiglio CEE 16/12/2008 num. 1333 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 16/12/2008 num. 1333 all. II

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)