Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 15/01/1997 Ud. (dep. 27/02/1997) Rv. 207902 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE | Additivi chimici - Violazione dell'art. 5 lett g) legge 30 aprile 1962 n. 283 - Reato di pericolo presunto - Reato di mera condotta consistente nella utilizzazione di additivi non consentiti - Sostanze chimiche rilasciate dagli ingredienti alimentari dopo la preparazione - Responsabilità per l'omesso controllo sulla composizione finale del prodotto - Esclusione - Fattispecie: salamelle preparate con l'aggiunta di vino e aglio che successivamente rilascino fosfati, poi rinvenuti nel prodotto commercializzato.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE
In tema di violazione della legge 30 aprile 1962 n. 283, la proibizione dell'uso di additivi chimici tende a inibire le condotte con le quali vengono aggiunte alle sostanze alimentari altre sostanze che alimentari non sono e non ad impedire che l'alimento, al momento del consumo, presenti una composizione chimica che, per le sostanze rilasciate da alcuni componenti alimentari, segnali la presenza di sostanze qualificabili some additivi. Il reato previsto dall'art. 5 lettera g) della legge 283 cit. è un reato commissivo e di pericolo presunto, sicché esso è integrato con la semplice adozione del comportamento vietato indipendentemente dalla determinazione di un ulteriore evento di danno, ma non può essere contestato a titolo di omissione (mancato controllo della composizione chimica finale del prodotto), pena la violazione del principio di legalità. (Nel caso di specie la corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di un produttore di salamelle che aveva utilizzato nella preparazione del prodotto vino bianco ed aglio, ingredienti sicuramente alimentari e non additivi, che avevano poi rilasciato, per naturali processi chimici, sostanze (solfiti) qualificabili in linea di principio come additivi).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)