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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14932 del 14/06/2013 (Rv. 626869 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trattamento sanitario - Reponsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Giudizio risarcitorio - Possibilità di compensare le somme dovute a titolo di indennizzo con quelle determinate a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626869-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)