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Sez. 3 - , Sentenza n. 20909 del 22/08/2018 (Rv. 650441 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni – Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l’indennizzo riconosciuto ex lege 210 del 1992 – Ammissibilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650441-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)