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Sez. 3, Sentenza n. 29586 del 17/02/2017 Cc. (dep. 14/06/2017) Rv. 270251 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Luogo aperto al pubblico - Nozione.
Stato
decisa il 2017-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270251-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Ai fini della configurabilità del delitto di tolleranza abituale della prostituzione, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 58 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)