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Sez. 1, Sentenza n. 6759 del 03/02/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289493-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Luogo aperto al pubblico - Nozione - Spazio condominiale - Inclusione.
Stato
decisa il 2026-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289493-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo, anche privato, al quale possono accedere un numero indeterminato di persone ovvero una categoria di persone con determinati requisiti, pur se solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto su quel luogo, sicché è tale uno spazio condominiale. (In motivazione la Corte ha, altresì, chiarito che il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato di cui all'art. 660 cod. pen. è integrato anche qualora solo uno dei due soggetti - l'imputato, ovvero la vittima - si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico).

Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)