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Sez. 2, Sentenza n. 29853 del 23/06/2016 Ud. (dep. 14/07/2016) Rv. 268073 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Truffa contrattuale - Contrattti ad esecuzione istantanea - Configurabilità - Condizioni - Artifici e raggiri commessi durante la fase dell'esecuzione contrattuale - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268073-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicchè, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)